Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 01 Febbraio 2021
Categoria: Il meglio della Giurisprudenza 2021

Abuso edilizio: immagini da google earth costituiscono prova?

 Riferimenti normativi:Art. 36 D.P.R. n. 380/2001 - Art.1122 c.c.

Focus: Le opere realizzate da un condòmino nella sua proprietà esclusiva possono configurarsi come abusi edilizi se vi è stata lesione del decoro architettonico dell'edificio. Ciò genera spesso controversie giudiziarie tra il condòmino ed il condomìnio nell'ambito delle quali anche la documentazione fotografica aerea, acquisita dal web, secondo la sentenza n.37611/2020 della Suprema Corte ha un ruolo determinante per provare gli abusi edilizi.

Principi generali: L'art.1122 c.c.dispone che "nell'unita' immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condòmino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio". Ogni condòmino, pertanto, può realizzare un manufatto edilizio, quale ad esempio una tettoia, un gazebo, una piscina, nell'ambito della sua proprietà esclusiva, senza preventiva autorizzazione assembleare o dell'amministratore, se non arreca alcuno dei pregiudizi contenuti nella citata norma e se non sono previsti divieti dal regolamento contrattuale condominiale. Di conseguenza, le eventuali costruzioni realizzate in violazione del regolamento o in assenza di autorizzazione comunale dovranno essere demolite in quanto configurano un abuso edilizio, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R.n.380/2001 -Testo Unico Edilizia- (Consiglio diStato, VI, n.4001/2018). Al fine di configurare un abuso edilizio è necessaria un'attenta valutazione delle prove. A tal proposito, quale prova degli abusi edilizi nelle controversie giudiziarie la Corte di Cassazione penale, Sez. 3, con la sentenza n. 37611/ 2020, del 20/10/2020, ha confermato la validità documentale delle immagini acquisite dal software Google Earth.

Nel caso di specie i proprietari di un immobile venivano condannati in primo grado ed in appello per abusi edilizi in relazione alla realizzazione di una piscina in muratura in assenza del permesso di costruire. Avverso la sentenza di appello gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, eccependo che la sentenza avrebbe condiviso la ricostruzione dei fatti e la motivazione operata dalla sentenza del Tribunale. I ricorrenti lamentavano che il giudice di primo grado non avrebbe svolto alcuna attività istruttoria per accertare che le opere abusive fossero attribuibili agli stessi ed insistessero su immobili di loro proprietà ed avrebbe dedotto tale circostanza semplicemente da quanto risultava da Google Earth. I ricorrenti contestavano, inoltre, che la Corte di Appello aveva collocato la data di inizio dei lavori dopo il 21/6/2013 perché gli imputati non avrebbero fornito la prova di effettiva data di inizio degli stessi. I giudici avevano preso in considerazione la data più prossima all'accertamento del reato, accertamento effettuato in data 11/11/2014 sulla scorta delle immagini riportate da Google Earth. Ma da tali immagini, ad avviso dei ricorrenti, non sarebbe stato possibile evincere lo stato di usura dei materiali, l'eventuale utilizzo del bene, né l'esistenza dei lavori in corso.

I ricorrenti sostenevano che l'opera contestata appariva ultimata, utilizzata e funzionale, e, quindi, sarebbe da ritenersi realizzata in epoca antecedente all'accertamento, rendendo, perciò, plausibile l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile le eccezioni sollevate dai ricorrenti confermando la personale responsabilità penale degli imputati. La Suprema Corte, riprendendo proprie pronunce giurisprudenziali in tema di edilizia, ha ribadito che grava sull'imputato, che voglia giovarsi della causa estintiva del reato rappresentata dalla prescrizione, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine. Nella specie, invece, gli imputati si sono limitati a contestare le immagini tratte dal software Google Earth senza, tuttavia, adempiere al proprio onere probatorio al fine di dimostrare una diversa ed anteriore datazione delle opere tale da condurre a ritenere superato il termine di prescrizione. In conclusione, in mancanza di elementi probatori allegati dagli imputati, le immagini fornite da Google Earth vanno considerate prove valide per accertare gli abusi edilizi.

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