Di Anna Sblendorio su Martedì, 30 Agosto 2022
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019 - diritto scolastico

Abilitazione all'insegnamento, abilitazione scientifica nazionale. Sono titoli equiparabili?

Con sentenza n.11240/2022 del 23/08/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha esaminato la differenza ontologica tra abilitazione all'insegnamento da un lato e il dottorato di ricerca e l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario dall'altro, al fine di accertare la possibilità che i suddetti titoli possano considerarsi equiparabili e consentire la partecipazione al concorso per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it).

Analizziamo l'iter logico-giuridico che ha determinato la decisione dei giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente è in possesso dei seguenti titoli: 1) diploma di laurea non abilitante all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado; 2) dottorato di ricerca, 3) abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 02/A2 (Fisica Teorica). Conseguentemente il ricorrente ha impugnato il bando di concorso per il reclutamento di personale docente per i posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ne consente la partecipazione a coloro che sono privi dell'abilitazione all'insegnamento.

A parere del ricorrente il bando sarebbe illegittimo in quanto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia lo qualificherebbe anche all'insegnamento della Fisica e della Matematica nelle scuole secondarie superiori.

Costituitasi in giudizio l'Amministrazione resistente, ha chiesto il rigetto del ricorso.

 La decisione del TAR

I giudici amministrativi hanno precisato che l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria costituisce titolo autonomo e distinto rispetto all'abilitazione scientifica nazionale, seguendo percorsi formativi e specializzandi differenti.

Quanto al dottorato di ricerca, il Collegio ha ricordato l'orientamento della giurisprudenza costituzionale che ha messo in luce la differenza ontologica tra abilitazione e dottorato di ricerca, affermando che l'abilitazione consiste in "un'attività di formazione orientata alla funzione docente" che ha "come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti" ed esige "la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche". Pertanto la suddetta differenza ontologica tra l'abilitazione all'insegnamento e il dottorato di ricerca, induce a ritenere non irragionevole la norma di legge che richiede l'abilitazione stessa quale requisito per partecipare ad un concorso (Corte cost. sentenza n. 130/2019).

A parere del Tar le su ricordate considerazioni espresse dalla Corte costituzionale in merito al dottorato di ricerca, possono essere estese anche all'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario.

Anche in questo caso, infatti, il Collegio ha evidenziato come la normativa in materia riveli delle differenze tra i vari "percorsi" per l'abilitazione, i quali sono diretti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili.

 In particolare l'art.2 del decreto ministeriale n.249 del 10 settembre 2010 prevede che

Ne discende che l'attività di formazione descritta dalla norma è orientata alla 'funzione docente', che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico — pedagogiche, con la conseguenza che tale requisito, in ragione della sua elevata specificità e dell'importanza che riveste non sia in alcun modo surrogabile.

Da queste considerazioni, appare evidente come non vi possa essere surrogabilità tra l'abilitazione all'insegnamento e l'Abilitazione Scientifica Nazionale dal momento che quest'ultima, non deriva da un percorso di formazione finalizzato alla funzione docente, ma è una procedura di valutazione non comparativa gestita direttamente dal MIUR attraverso le Commissioni nazionali di ognuno dei settori concorsuali e costituisce il titolo richiesto per partecipare 1) ai concorsi indetti dagli atenei con procedura aperta, 2) ai concorsi riservati fino all’anno 2019 a coloro che già sono in servizio presso l’ateneo, 3) alle procedure di assunzione per coloro che, essendo inquadrati come ricercatori di tipo b), possono al termine del triennio essere assunti come professori di II fascia (cfr. artt.18 e 24 commi 5 e 6 L. 240/2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento"; ndr).

Pertanto, nel caso di specie il Tar ha ritenuto che, in mancanza di chiara ed espressa disposizione di legge, i percorsi e i titoli posseduti dal ricorrente non possano in alcun modo essere equiparati all'abilitazione all'insegnamento.

Sulla base di questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), ritenendo il ricorso infondato, l'ha respinto.

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