In materia di reati stradali, si riporta la vicenda di due soggetti condannati in primo grado per il reato previsto dall'art. 9-ter C.d.S, ritenuti colpevoli non solo di aver gareggiato ponendosi alla guida delle rispettive auto, ma anche di aver cagionato la morte di una persona che si trovava alla guida di un'altra automobile estranea alla gara in corso.
Inoltre, i due sono stati condannati per aver provocato lesioni personali gravi ad un altro passeggero che si trovava nel veicolo condotto dalla vittima, nonchè lesioni personali lievi ad un'altra persona presente nell'auto guidata da uno degli imputati.
Avverso tale sentenza di condanna è stato proposto un ricorso, con cui la difesa ha prospettato la tesi per la quale "non ogni azione di guida pericolosa ad alta velocità è necessariamente sintomatica di una gara in corso".
Tuttavia, la Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 21 febbraio 2022, n. 5861, pronunciandosi sul ricorso proposto, ha espresso il principio secondo cui "la gara di velocità si configura quando due o più conducenti di veicoli, anche senza preventivo accordo e per effetto di una tacita e reciproca volontà di voler competere l'uno con l'altro, pongono in essere una contesa, consistente nel tentativo di superarsi, ingaggiando una competizione da cui deriva un vicendevole condizionamento delle modalità di guida".
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