Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 26 Settembre 2022
Categoria: Economia Imprenditori Imprese

A novembre 150 euro

Venerdì scorso, 23 settembre 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 144, ribattezzato decreto "Aiuti-ter"; unitamente a misure di carattere fiscale, come la proroga e il rafforzamento dei tax credit alle imprese per l'acquisto di energia e gas, le norme introducono un'ulteriore indennità una tantum di 150 euro da erogare nel mese di novembre 2022 e che si aggiunge all'indennità di 200 euro prevista dagli artt. 31, 32 e 33 del D.L. n. 50/2022, che ha visto la luce nello scorso mese di luglio.

L'indennità in esame spetta a diverse categorie di lavoratori, nonché pensionati, disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza; nello specifico, l'art. 18 riconosce ai lavoratori dipendenti una indennità di 150 euro per il mese di competenza novembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre non ecceda l'importo di 1.538 euro e che gli stessi non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19. A differenza di quanto previsto dal provvedimento relativo alle 200 euro, la norma non subordina l'accesso alla fruizione dell'esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore. L'indennità sarà erogata sempre automaticamente dal datore di lavoro, previa specifica dichiarazione del lavoratore, e potrà essere recuperata dall'azienda mediante la denuncia UniEmens, secondo le istruzioni che saranno rese note dall'Istituto di previdenza. 

Il medesimo bonus viene poi riconosciuto, per effetto dell'art. 19 del decreto in esame, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi, sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Per poter beneficiare dell'indennità, tali soggetti devono essere residenti in Italia e titolari di un reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021; l'indennità verrà erogata d'ufficio dall'I.N.P.S., o da altro ente previdenziale qualora il trattamento pensionistico sia gestito altrove, a ciascun soggetto avente diritto una sola volta, anche nel caso in cui il soggetto percettore svolga attività lavorativa.

L'indennità di 150 euro sarà erogata anche ai lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità ex art. 32 comma 8 del D.L. n. 50/2022 che, alla data di entrata in vigore della norma che ci impegna, abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, nonché, ai soggetti che percepiscano le indennità di NASpI, e l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

Il bonus potrà inoltre essere richiesto dai titolari di rapporti di co.co.co. ex art. 409 c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca, al ricorrere di specifiche condizioni relative ai contratti, all'iscrizione alla Gestione separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla non titolarità dei trattamenti ex 19 comma 1 del D.L. n. 144/2022; il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

Il comma 12 prevede l'erogazione dell'una tantum anche ai lavoratori che nel 2021 abbiano beneficiato di una delle indennità COVID-19 ex art. 10 commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021 e dell'art. 42 del D.L. n. 73/2021, nonché ai collaboratori sportivi di cui all'art. 32 comma 12 secondo periodo del D.L. n. 50/2022. I commi 13 e 14 prevedono l'erogazione residuale, previa presentazione della domanda:

-ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate;

-ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

L'indennità in esame spetta anche ai lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA e agli incaricati alle vendite a domicilio ex art. 32 commi 15 e 16 del D.L. n. 50/2022, nonché ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Infine, con riguardo al lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS e a casse di previdenza private, si segnala che l'art. 21 del Decreto in esame incrementa di 150 euro – con conseguente aumento dei limiti di spesa per il 2022 – l'indennità una tantum prevista dall'art. 33 del D.L. n. 50/2022, a condizione che, nel periodo di imposta 2021, il lavoratore autonomo o professionista abbia percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Meditate contribuenti, meditate.

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