Una sentenza decisamente positiva per quanti non intendono rinunciare a portare il proprio amico a 4 zampe al mare. Una sentenza che premia, soprattutto, il buon senso, considerato che, a parte i soliti esempi di maleducazione e di inciviltà, quanti normalmente si accompagnano ad un animale sanno bene come rispettare le consuetudini del vivere civile, anche e soprattutto in spiaggia. Insomma, nessuna possibilità per i comuni di impedire l'accesso dei cani in spiaggia, a meno di allestire appositi lidi riservati ai cani, con ingresso, tuttavia, gratuito.
Grande, sia da parte delle associazioni animaliste che, soprattutto, da parte dei comuni cittadini, milioni, è stato il plauso per una recentissima sentenza con la quale Il TAR del Lazio ha definito scelta «irragionevole e illogica», vietare con ordinanza l'accesso dei cani in una pubblica spiaggia, anche alla luce delle «indicazioni regionali che attribuiscono ai Comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del Piano di utilizzo degli arenili, tratti di spiaggia da destinare all'accoglienza dei cani».
In realtà, non esisteva alcun precedente, quantomeno conosciuto a parte una sentenza del Tar della Calabria, puntualmente richiamata in quella odiernamente in commento, ed è per questa ragione che la sentenza 176 dell'11 marzo 2019, con cui, in accoglimento delle ragioni dei ricorrenti, è stata annullata in quanto illegittima l'ordinanza emessa dal Comune di Latina che aveva vietato la presenza dei cani in spiaggia, anche se con museruola e guinzaglio, durante il periodo estivo, costituisce un precedente che a partire da adesso potrà essere fatto valere per contrastare l'azione di quei primi cittadini che, in modo altrettanto irragionevole, intendano porre un tale divieto, che
«incide anche sulla libertà dei proprietari dei cani», ma che crea anche ingiustificate posizioni di disparità tra i proprietari dei cani, in quanto alcuni potrebbero ricorrere ai lidi a pagamento riservati agli amici a quattro zampe, mentre chi non ha questa possibilità sarebbe discriminato.
Richiamando pertanto l'orientamento espresso dal Tar Calabria - sentenza n. 225/2014 -«l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l'accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all'accesso degli animali, con l'individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso».
C'è da ritenere che questa sentenza farà rapidamente il giro d'Italia.