In caso di annullamento di un volo, il vettore aereo è tenuto, ai sensi del diritto dell’Unione, a fornire ai passeggeri assistenza e compensazione pecuniaria (da EUR 250 a EUR 600, in funzione
della distanza). Nessuna compensazione è, tuttavia, dovuta se il vettore è in grado di provare che
l’annullamento sia imputabile a circostanze eccezionali, che non avrebbero potuto essere evitate
neppure adottando tutte le misure del caso.