La Quinta sezione ha affermato che l´art. 601 cod. pen. (nella nuova formulazione introdotta dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24) non assorbe l´aggravante di cui all´art. 602-ter cod. pen., in quanto si limita a stabilire che, allorquando oggetto della tratta siano soggetti minori, la condotta è configurabile anche in assenza delle modalità indicate nel primo comma della disposizione.