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Riferimenti normativi: Artt. 5, comma 6 e 12-bis della L.n.898 dell'1/12/1970

Focus: L'ex moglie che svolge l'attività lavorativa in nero può perdere l'assegno divorzile se il coniuge obbligato al mantenimento dimostra in giudizio l'esistenza di tali entrate e la loro effettiva entità? Sul caso si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.24798 del 27/08/2026.

Il caso: All'epoca della separazione il marito aveva denunciato la ex moglie all'Agenzia delle Entrate perché durante e dopo il matrimonio svolgeva attività lavorativa in nero come rappresentante di giocattoli per cui riteneva che non avesse diritto all'assegno di mantenimento da lui corrisposto. L'Agenzia delle Entrate, di conseguenza, aveva emesso nei confronti della signora un avviso di accertamento recuperando a tassazione quasi 150 mila euro di reddito non dichiarato. 

A seguito dell'accertamento, la contribuente era stata costretta ad accedere alla procedura di liquidazione controllata con la vendita forzata dell'unico immobile di sua proprietà, e le veniva revocato l'assegno divorzile corrisposto dal marito, avendo quest'ultimo dimostrato la capacità lavorativa della ex moglie. La Corte d'Appello, dinanzi alla quale la signora aveva contestato la revoca del suddetto assegno, aveva rigettato la richiesta della contribuente confermando la decisione dei giudici di primo grado. Ciò in quanto, sulla base delle indagini della Guardia di Finanza e delle risultanze testimoniali (tra cui quella del figlio che dichiarava che la madre veniva pagata in contanti), tenuto conto del fatto che l'auto della signora era stata qualificata come bene strumentale nella procedura di esdebitazione e che l'immobile poi venduto nella liquidazione controllata non fosse stato messo a reddito, era stato accertato che la signora aveva mezzi adeguati per vivere in quanto, anche dopo la fine del matrimonio, aveva continuato a svolgere l'attività di rappresentante di giocattoli in nero dichiarando redditi inferiori al suo tenore di vita. 

La contribuente ricorreva, pertanto, dinanzi alla Corte di Cassazione che si è pronunciata con l'Ordinanza n. 24798 del 27 agosto 2026. I giudici di legittimità hanno richiamato, a tal proposito, la sentenza n.18287 dell'11/07/2018 della Corte Suprema a sezioni unite che si era già espressa sulla questione nel senso che quando la ex moglie svolge un'attività commerciale in nero è escluso il diritto al contributo a carico dell'ex marito perché non sussiste alcuna delle componenti, assistenziale e perequativo-compensativa, del trattamento economico dell'assegno divorzile. Nel caso di specie, da un lato non è stato accertato uno squilibrio economico fra le parti e, dall'altro la richiedente non ha dimostrato di aver affrontato sacrifici professionali o contribuito alla formazione del patrimonio comune o del coniuge. Pertanto, la Corte di Cassazione ha stabilito nell'Ordinanza che l'ex coniuge che svolge un'attività lavorativa "in nero" perde il diritto all'assegno divorzile e la quota di trattamento di fine rapporto percepito dal marito alla cessazione del rapporto di lavoro con la banca, la cui attribuzione presuppone il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.