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"Il ricorso per cassazione deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, nella cancelleria dell'organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, non trovando applicazione l'art. 582 c.p.p., comma 2 e art. 583 c.p.p."

Questo è il principio affermato dalla Sezione Unite nell'informazione provvisoria n. 18/2020. 

Il principio espresso ha dei riflessi sulla decisione in commento, la n. 34978, depositata lo scorso 9 dicembre 2020.

I giudici della Corte di Cassazione della terza sezione, infatti, sono stati chiamati a decidere su un ricorso proposto avverso una decisione del tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali.

Il ricorrente aveva presentato il ricorso non nella cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, ma in altra cancelleria (in luogo comunque previsto dall'art. 582 co. 2 c.p.p.).

Ciò ha richiesto alla Corte di verificare la tempestività del ricorso proposto in forza del principio sopra esposto dalle Sezioni Unite.

Nel caso di ricorso per Cassazione – a differenza che nel riesame - infatti non v'è alcun richiamo all'art. 582 co. 2 c.p.p. e dunque il ricorso non può essere presentato il luogo diverso da quello della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 

Da ciò ne consegue che, se il ricorrente non deposita il ricorso di fronte alla cancelleria del tribunale competente, per verificare la tempestività del ricorso, è necessario valutare il momento nel quale il ricorso è giunto presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

Se tale termine rispetta quello dell'art. 311 c.p.p. il ricorso è tempestivo, viceversa è tardivo.

Alla tardività, consegue la inammissibilità come pronunciata con l'ordinanza in commento.