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Il decreto correttivo Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026, introduce una significativa novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, prevedendo una franchigia del 5% per i disallineamenti tra i dati dei pagamenti elettronici e quelli risultanti dagli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

La modifica si inserisce nel più ampio processo di integrazione tra la rilevazione dei corrispettivi e i pagamenti elettronici. A decorrere dal 1° gennaio 2026, infatti, la disciplina prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 impone il collegamento tra gli strumenti utilizzati per accettare i pagamenti elettronici, quali POS e applicazioni di pagamento, e quelli impiegati per la registrazione, memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

L'obiettivo della normativa è quello di assicurare una sostanziale corrispondenza tra le operazioni commerciali certificate e i relativi pagamenti elettronici, consentendo all'Amministrazione finanziaria di effettuare controlli più puntuali sui dati trasmessi dagli esercenti.

Sul piano sanzionatorio, in caso di omessa, tardiva o infedele trasmissione dei dati dei corrispettivi, quando la violazione non incide sulla corretta liquidazione dell'IVA, è prevista una sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre, ai sensi dell'art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997. Il medesimo regime trova applicazione anche per le violazioni relative alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici. 

La novità di maggiore interesse consiste, tuttavia, nell'introduzione di una vera e propria soglia di tolleranza. Il decreto stabilisce infatti che la sanzione non si applica quando lo scostamento tra il numero delle operazioni con pagamento elettronico registrate o memorizzate e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati non supera il 5%.

La franchigia risponde all'esigenza di evitare che piccoli disallineamenti, fisiologici nell'attività quotidiana degli esercizi commerciali, possano determinare automaticamente l'applicazione di sanzioni. La ratio della disposizione è quindi quella di concentrare l'intervento sanzionatorio sui disallineamenti effettivamente significativi, escludendo le irregolarità di modesta entità.

La soglia opera inoltre anche con riferimento alle sanzioni accessorie previste in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi. Il nuovo regime assume pertanto una portata applicativa più ampia, incidendo sia sulle sanzioni pecuniarie sia sulle conseguenze accessorie connesse alle violazioni degli obblighi di trasmissione.

Particolare attenzione deve essere riservata, tuttavia, alle violazioni che producono effetti sulla determinazione e liquidazione dell'IVA. La franchigia del 5% non opera in tali ipotesi, con la conseguenza che la soglia di tolleranza non può essere invocata per neutralizzare violazioni sostanziali che incidano sul corretto assolvimento dell'imposta.

La modifica interviene sia sul D.Lgs. n. 471/1997, relativo alla disciplina sanzionatoria tributaria vigente, sia sul D.Lgs. n. 173/2024, recante il nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie. In tal modo viene assicurata continuità applicativa alla soglia di tolleranza, destinata a operare tanto nell'attuale sistema sanzionatorio quanto nel nuovo regime.

La novità rappresenta, quindi, un correttivo importante nel processo di digitalizzazione dei corrispettivi: da un lato viene confermato l'obiettivo di rendere sempre più strettamente integrati i sistemi di pagamento elettronico e quelli di certificazione fiscale; dall'altro viene riconosciuto che nell'attività quotidiana possono verificarsi piccoli scostamenti fisiologici, che non necessariamente devono tradursi in una violazione sanzionabile.

Meditate contribuenti, meditate.