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La decisione del Consiglio dei ministri di fissare al 22 e 23 marzo la data del referendum confermativo sulla riforma costituzionale in materia di separazione delle carriere solleva una questione che va ben oltre il dato cronologico, trattandosi di una lesione del procedimento di garanzia previsto dall'art. 138 della Costituzione come finora interpretato, con effetti potenzialmente lesivi del diritto di iniziativa referendaria popolare.
Come è noto, l'art. 138 Cost. riconosce a 500.000 elettori, a cinque Consigli regionali o a un quinto dei membri di una Camera la facoltà di chiedere il referendum entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di revisione costituzionale. Tale termine non è casuale, ma costituisce lo spazio temporale minimo entro cui, a giudizio dei Costituenti, può svolgersi una dialettica costituzionale diffusa che non si esaurisce nella mera raccolta delle firme, ma comprende la definizione del quesito, la chiarificazione dell'oggetto della revisione e l'attivazione del controllo di ammissibilità da parte dell'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione.
La scelta del Governo si fonda su un'interpretazione combinata della legge n. 352 del 1970, valorizzando l'ordinanza di ammissione già intervenuta su richiesta parlamentare e sostenendo che, in presenza di tale ordinanza, l'indizione del referendum dovesse avvenire comunque entro sessanta giorni. In tal modo, tuttavia, si realizza un corto circuito procedimentale: la via parlamentare viene utilizzata per neutralizzare, di fatto, la via popolare ancora pienamente aperta sul piano costituzionale. 
Il punto non è soltanto temporale. L'anticipazione della data del voto incide direttamente sull'effettività del diritto referendario. In particolare, rende incerta se non impraticabile la possibilità che una richiesta popolare successivamente depositata possa condurre a una diversa formulazione del quesito, soprattutto quando, come in questo caso, essa si caratterizza per una maggiore analiticità e trasparenza (attraverso l'elencazione puntuale delle disposizioni costituzionali incise). Si pone così un problema di svuotamento funzionale della garanzia: il diritto resta formalmente riconosciuto, ma perde la capacità di produrre effetti giuridicamente rilevanti.
È vero che la Costituzione non impone espressamente di attendere la scadenza del termine trimestrale prima di fissare la data del referendum. Ma è altrettanto vero che l'intero impianto dell'art. 138 è costruito attorno a un'idea di leale sequenza procedimentale, nella quale i diversi soggetti legittimati non sono posti in competizione, bensì in una relazione di possibile integrazione. Anticipare la consultazione significa rompere questa sequenza e trasformare il calendario in uno strumento di indirizzo politico dell'esito. Si aggiunga che il procedimento di raccolta delle firme intrapreso dal 20 per cento dei deputati e dei senatori o da 5 Consigli regionali non è minimamente comparabile, in complessità e tempistiche, con la raccolta di cinquecentomila firme, tanto che le prime sono state raccolte in un giorno appena. Avallare l'interpretazione che è possibile procedere senza attendere il completo decorso del termine significherebbe di fatto precludere al corpo elettorale di intraprendere umilmente qualsiasi iniziativa e proporre un quesito. E incredibilmente, sarebbe quasi sempre la stessa maggioranza che ha approvato la legge sottoposta a referendum a frustrate fino a impedire l'esercizio di questo diritto.
In questo quadro, il ricorso alle sedi giurisdizionali annunciato dal comitato dei sottoscrittori non assume il significato di una sorta di supplenza, ma quello fisiologico di una tutela dell'effettività delle garanzie costituzionali. In disparte il pure ipotizzato (ma complesso e comunque non ancora attuale) conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avanti la Corte Costituzionale, la prospettiva del ricorso amministrativo, così come quella civilistica - esperibili a mio giudizio da qualsiasi elettore che, avendo firmato la richiesta referendaria, sia venuto a trovarsi nella posizione giuridica differenziata legittimante - sono fondate sulla lesione di un diritto soggettivo alla partecipazione procedimentale, collocandosi coerentemente entro il perimetro dello Stato di diritto, quale reazione a una compressione confermata anche dalla costante prassi repubblicana finora seguita.
Il rischio, altrimenti, è quello di consolidare una prassi in cui le regole della revisione costituzionale restano formalmente intatte, ma vengono progressivamente svuotate attraverso un uso strategico dei tempi. È una dinamica sottile, ma pericolosa: non viola la Costituzione in apparenza, e a una prima e formale lettura, ma ne vanifica lo spirito e la ratio delle norme. E proprio per questo merita di essere contrastata sul terreno che le è proprio: quello della legalità costituzionale.