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La recente proroga al 3 luglio 2026 del bando da 262 milioni di euro destinato all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili riporta al centro dell'attenzione il tema del cumulo tra incentivi pubblici e agevolazioni fiscali, in particolare con l'iperammortamento. La misura, inserita nel Programma nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027", mira a sostenere le imprese del Mezzogiorno nella realizzazione di impianti fotovoltaici per autoconsumo, anche integrati con sistemi di accumulo, con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia energetica e ridurre l'esposizione alla volatilità dei prezzi.

Il nodo interpretativo riguarda la compatibilità tra il contributo a fondo perduto previsto dal bando – qualificato come aiuto di Stato – e l'iperammortamento, anch'esso configurabile come incentivo fiscale. Il bando stabilisce infatti il divieto di cumulo con altri aiuti di Stato sugli stessi costi ammissibili. Tuttavia, l'evoluzione normativa dell'iperammortamento, oggi utilizzabile fino al 2028, consente di delineare uno spazio applicativo concreto.

La chiave sta nella distinzione tra le diverse basi di calcolo dei benefici. Il contributo pubblico interviene riducendo il costo complessivo dell'investimento, mentre l'iperammortamento può essere applicato esclusivamente sulla quota residua non coperta dal contributo. Non si tratta quindi di una sovrapposizione integrale degli incentivi, ma di un meccanismo sequenziale che consente di massimizzare il vantaggio fiscale senza violare i limiti imposti dalla disciplina sugli aiuti di Stato.

Ulteriori margini di beneficio emergono per specifiche tipologie di moduli fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie, in particolare quelli appartenenti alle categorie "B" e "C", per i quali è prevista una maggiorazione del 5% nell'ambito del bando. Anche in questi casi, resta ferma la possibilità di applicare l'iperammortamento sulla parte di investimento non finanziata.

Sul piano operativo, il bando prevede criteri stringenti di ammissibilità. Sono finanziabili esclusivamente spese sostenute dopo la presentazione della domanda, relative a beni materiali nuovi acquistati a condizioni di mercato e privi di legami con il fornitore. Sono escluse, tra le altre, le spese per leasing, beni usati, lavori in economia e consulenze tecniche. Gli interventi devono inoltre riguardare edifici o coperture funzionali all'attività d'impresa, situati in aree produttive.

Le agevolazioni assumono la forma di contributi in conto impianti, con intensità variabile in funzione della dimensione aziendale: fino al 58% per le piccole imprese nel caso del fotovoltaico, con percentuali più elevate per il termo-fotovoltaico e specifiche aliquote per i sistemi di accumulo. Le imprese possono presentare fino a tre domande, purché riferite a unità produttive differenti.

Nel complesso, il quadro che emerge è quello di un'opportunità rilevante per le imprese del Mezzogiorno, che possono combinare strumenti diversi per ridurre significativamente il costo degli investimenti energetici. Tuttavia, la corretta applicazione del cumulo richiede un'attenta pianificazione, sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello degli aiuti di Stato, per evitare sovrapposizioni non consentite e valorizzare appieno i benefici disponibili.

Meditate contribuenti, meditate.