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Riferimento normativo: Art. 2051 c.c.

Focus: Se un dislivello tra la cabina dell'ascensore e il pianerottolo dell'edificio causa, uscendo dall'ascensore, la caduta di un condòmino il condominio risponde dei danni subiti dal condòmino? Il Tribunale di Messina si è pronunciato, in merito al caso, con la sentenza n.79 del 04/02/2006.

Il caso: Una condòmina ha citato in giudizio il condominio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti perché al momento di uscire dall'ascensore, una volta apertasi la porta, era inciampata per un dislivello cadendo a terra, in quanto la cabina si era fermata qualche centimetro sotto rispetto al pianerottolo che portava alla sua abitazione. Di conseguenza, era dovuta ricorrere al pronto soccorso dove era stata accertata una frattura pluriframmentaria articolare prossimale all'omero destro, con residuati esiti dolorosi secondari, che le aveva arrecato inabilità temporanea parziale per 120 giorni, durante i quali aveva dovuto essere assistita da una badante, con postumi permanenti. 

Il Tribunale ha rigettato l'azione risarcitoria proposta dalla condòmina contro il condominio (che a sua volta aveva chiamato in garanzia la ditta manutentrice), condannando l'attrice alle spese di lite nei confronti del condominio e della società manutentrice, affermando che le "insanabili contraddizioni tra le dichiarazioni dei testimoni e tra queste e la missiva inviata dal marito dell'attrice al condominio per denunciare l'evento non consentivano di ritenere accertate le modalità del sinistro". Secondo il Tribunale, infatti, non era stata raggiunta la prova sulle modalità del sinistro perché "non era dato comprendere da chi l'attrice fosse stata accompagnata al Pronto Soccorso". La condòmina ha, quindi, proposto appello avverso la sentenza chiedendo, previa riforma della sentenza ed eventuale rinnovazione della prova testimoniale, l'accoglimento integrale delle originarie domande risarcitorie. I giudici d'appello, riformando integralmente la sentenza di primo grado, hanno accolto l'appello sulla base delle testimonianze rese dai testimoni indicati dall'appellante. In particolare, i testimoni avevano dichiarato concordemente che si trovavano con la condòmina all'interno della cabina ascensore al momento del fatto e, inoltre, avevano dichiarato che, al momento di uscire, una volta apertasi la porta, l'appellante era inciampata, cadendo a terra per l'esistenza di un dislivello tra cabina ascensore e piano. Tali dichiarazioni sono state ritenute attendibili dai giudici d'appello perché prive di contrasti nella narrazione della dinamica del sinistro. 

Quindi, i giudici hanno ritenuto che nella fattispecie sussiste la responsabilità del condominio che, in quanto custode dell'impianto, non aveva fatto tutto ciò che era necessario per la manutenzione dello stesso e per tenerlo in efficienza. A tal proposito, è stato osservato che "la responsabilità, ai sensi dell'art.2051 c.c., ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno". Il condominio è custode dell'ascensore e, come tale, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'impianto non arrechi danno a terzi. In caso contrario, risponde dei danni ex art. 2051 c.c., salvo che provi il caso fortuito. Nel caso di specie, i giudici d'appello hanno affermato che il condominio, sul quale grava l'onere di provare l'eventuale negligenza dell'attore, non aveva ottemperato a tale adempimento, né poteva farsi riferimento al pregresso stato di salute della condòmina (colpita anni prima da un ictus), alla quale non poteva rimproverarsi nulla in quanto era stato accertato che quest'ultima era stata accompagnata in ascensore dai due testimoni mentre il marito stava parcheggiando la macchina. Pertanto, non avendo il condominio prodotto prova di contrari elementi, anche relativi alla visibilità o meno del dislivello, il giudice lo ha condannato al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi legali, ed alle spese legali.