IMG-20241231-WA0026

Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/

Con sentenza n.296 del 24 ottobre 2025, il Consiglio Nazionale Forense ha sanzionato l'avvocato che ha intrattenuto rapporti sessuali con un magistrato all'interno del palazzo di giustizia.

Vediamo nel dettaglio il caso e le motivazioni che hanno indotto il giudice disciplinare all'adozione della provvedimento sanzionatorio.

I fatti del procedimento

A seguito di una segnalazione pervenuta dalla Procura della Repubblica, un avvocato è stato sottoposto a procedimento disciplinare per aver intrattenuto rapporti personali confidenziali e sessuali, talvolta consumati all'interno dei locali di una sede giudiziaria, con un magistrato con funzioni di Presidente del Collegio di Corte di appello, dinanzi al quale si celebravano processi dallo stesso avvocato patrocinati, il quale, benché fosse amante stabile del magistrato, si è ben guardato dall'astenersi compiendo, in tal modo, un atto contrario ai doveri di ufficio. Per tale condotta, l'avvocato è stato sottoposto anche a procedimento penale in quanto sospettato di aver strumentalizzato la suddetta relazione sentimentale con il magistrato al fine di ottenere, in talune circostanze, concreti vantaggi processuali per i propri assistiti.

Sebbene in sede penale il giudice abbia accertato l'insussistenza di un collegamento sinallagmatico tra le prestazioni sessuali dell'avvocato e lo sviamento dalle funzioni giudiziarie da parte del magistrato, i fatti accertati sono stati ritenuti rilevanti sul piano deontologico e sanzionati dal CDD con la sospensione di cinque mesi dall'esercizio della professione forense, considerati

(a) il grave danno d'immagine alla professione, anche alla luce della notorietà dei fatti a livello distrettuale,

(b) l'oggettiva gravità della condotta, in quanto rivolta contro il corretto funzionamento della giustizia,

(c) la mancata percezione del disvalore dei fatti da parte dell'avvocato;

(d) la natura della relazione e la giovane età rispetto all'autorevolezza e maturità del magistrato.

L'incolpato ha impugnato la decisione chiedendo l'annullamento della sanzione irrogata, lamentando la contraddittorietà e l'ingiustizia manifesta della decisione nonché la contrarietà della sanzione al principio proporzionalità. 

 La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Avvalorando la tesi del CDD, il Consiglio Nazionale Forense ha affermato la contrarietà ai principi deontologici del comportamento dell'avvocato che, intrapresa una relazione sentimentale con il magistrato capo dell'ufficio, non si astenga, rinunciando ai mandati in corso, dal patrocinare cause promosse innanzi a quell'ufficio, specialmente quando assegnate ai Collegi dei quali il magistrato era componente.

Ciò in quanto, innanzitutto questa condotta omissiva si pone in contrasto con l'art.24 cdf, a norma del quale l'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale

  • deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale, nonché
  • deve astenersi dal prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale, laddove il suddetto divieto "risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato, ma anche alla loro apparenza, in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto l'esserlo effettivamente, dovendosi proteggere (...) non solo la dignità dell'esercizio professionale, ma anche l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense e dunque in una prospettiva più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale o personale dell'avvocato" (cfr. sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 375/2024).

Peraltro, il Consiglio ha sottolineato come l'intrattenere incontri sessuali o "effusioni amorose" all'interno di un luogo di giustizia, destinato alla tutela dei diritti e non alla soddisfazione del proprio piacere personale, di certo lede la dignità e il decoro che devono ispirare la condotta sia professionale che personale dell'avvocato.  

 Per questi motivi il Consiglio ha ritenuto che la condotta dell'incolpato abbia violato

  • l'art.9 cdf (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza);
  • l'art.63 cdf che impone all'avvocato di comportarsi, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione";
  • l'art. 53 c.d.f. ("Rapporti con i magistrati") e, segnatamente, i canoni primo ("I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità…"), secondo ("L'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario") e quarto ("L'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze…"),
  • nonché il generale obbligo presidiato di cui all'art. 6 co. 2 c.d.f., secondo cui "l'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense".

Quanto all'entità della sanzione, il Consiglio ha ritenuto giustificata la sanzione irrogata dal CDD tenuto conto della gravità assoluta delle condotte poste in essere, della pluralità delle medesime, del gravissimo nocumento inferto all'immagine della professione, dell'eco mediatico dei fatti e dell'assenza di qualsivoglia riconoscimento anche postumo del disvalore delle condotte in concreto poste in essere in violazione dei canoni deontologici e dei principi generali che devono improntare la sempre e ovunque la condotta dell'avvocato.

Conseguentemente, il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso.