Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/
Con sentenza n.259 del 15 settembre 2025 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato l'illiceità deontologica del comportamento dell'avvocato che, in violazione dell'art.35 del codice deontologico forense, faccia pubblicare su un quotidiano un inserto pubblicitario privo della dicitura "redazionale", in cui vengano esaltate le sue qualità e abilità professionali rispetto ad altri avvocati.
I fatti del procedimento
A seguito di una segnalazione da parte del COA, due avvocati sono stati sanzionati dal CDD con la sanzione del richiamo verbale, per aver pubblicato, o consentito la pubblicazione, di un'inserzione pubblicitaria su una rivista locale. L'inserzione è composta da una fotografia e un articolo contenente la denominazione dello Studio Legale, l'ambito di esercizio svolto, comunicazioni e informazioni sull'attività professionale e sull'ambito di esercizio svolto, rese in modo improprio e comunque incompleto rispetto alle indicazioni normative.
A parere del CDD, sebbene possa apparire al lettore come frutto del convincimento e dell'opinione del giornalista, l'articolo risulta essere stato commissionato a pagamento e facente parte integrante dell'inserzione pubblicitaria; inserzione che è avvenuta in violazione del combinato disposto del codice deontologico forense, in particolare
- dell'art.9 cdf che prevede i doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza,
- dell'art.17 cdf che consente all'avvocato l'informazione sulla propria attività professionale, e sull'organizzazione e struttura dello studio, in maniera trasparente e
- dell'art.35 cdf che impone il dovere di corretta informazione.
Gli incolpati hanno proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense negando la propria responsabilità e affermando di non aver avuto alcuna influenza sul contenuto dell'articolo in quanto l'articolo sarebbe stato redatto in piena autonomia dal suo autore senza alcun loro intervento o consultazione preventiva e che l'autore ha ottenuto le informazioni dal sito web dello studio.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
Il Consiglio ha ritenuto corretta la decisione del CDD, il quale ha rilevato la natura di inserzione pubblicitaria a pagamento, come ammesso dagli stessi incolpati nonché confermata dal giornalista dagli stessi citato come teste, il quale ha dichiarato di aver commesso l'errore di non indicare espressamente la natura pubblicitaria dell'articolo e di aver agito in piena autonomia, senza sottoporre preventivamente la bozza del pezzo a sua firma agli avvocati.
Il giudice disciplinare ha evidenziato come l'articolo vìoli sotto diversi aspetti le norme deontologiche. Infatti,
- il testo appare comparativo tra le capacità professionali dei ricorrenti e gli altri avvocati nella parte in cui indica "molti casi trattati con successo" dagli avvocati e ne esalta qualità e abilità professionali rispetto ad altri avvocati. Ciò in violazione del divieto di informazioni comparative indicato dall'art. 35 c. 2 del Codice Deontologico a norma del quale "L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale";
- l'articolo non indica l'iscrizione degli incolpati all'Ordine degli Avvocati, in violazione dell'art. 35 c. 3 del Codice Deontologico che prescrive testualmente: "L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza".
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, il giudice disciplinare ha, inoltre, affermato che il professionista che commissiona uno spazio pubblicitario ha in ogni caso il dovere di verificare come lo stesso venga effettivamente realizzato, ancorché deleghi in tutto o in parte le conseguenti operazioni.
Peraltro, non è detto che un giornalista, anche professionista, conosca le regole e i divieti del Codice Deontologico Forense, con la conseguenza che questi potrebbe in buona fede predisporre un testo ignorando gli obblighi degli iscritti.
Ne discende che sarebbe stato preciso onere degli avvocati
- verificare la correttezza anche deontologica del prodotto realizzato dall'autore della pubblicazione,
- verificare che i limiti deontologici fossero rispettati, laddove l'eventuale mancata verifica da parte loro non li esenta dalle relative responsabilità.
Per questi motivi il Consiglio Nazionale Forense, ha ritenuto sussistente la responsabilità dei ricorrenti e congrua la sanzione applicata dal CDD e ha respinto il ricorso.