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Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/

Con parere n. 52 del 10 ottobre 2025 il Consiglio nazionale forense si è espresso sul quesito relativo alla possibilità di considerare "equa" e non sanzionabile la libera pattuizione del compenso inferiore alla soglia minima del parametro.

Il parere del Consiglio Nazionale Forense

Sul punto il Consiglio ha ricordato l'ambito di applicazione soggettivo della Legge n. 49/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

La Legge, infatti si applica, infatti, unicamente

  • ai rapporti professionali regolati da convenzioni e aventi a oggetto attività "svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro" (art. 2, comma 1) nonché
  • alle prestazioni rese "in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Al contrario, ai sensi dell'art.2, comma 3, la legge non si applica "alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione". 

Ne discende che al di fuori di questo ben preciso ambito soggettivo non si applicano i criteri recati dalla predetta legge, che è legge speciale.

Vige, invece, il principio generale di libera pattuizione del compenso disciplinato dall'art.13 della L. n. 247/12, la quale fa riferimento ai parametri "indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni". Questi parametri, peraltro, assumono la funzione di tariffe inderogabili, proprio in virtù del principio generale della libera pattuizione del compenso.

Né in materia può applicarsi l'art. 25-bis, il quale fa riferimento unicamente alle violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso vietando all'avvocato di "concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti".

Giurisprudenza europea in materia di equo compenso

In tema di inderogabilità dei minimi tariffari si è espressa anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale ha affermato l'illegittimità dei regolamenti che fissano importi minimi inderogabili per i professionisti in quanto contrari all'art.101 TFUE.

Quest'ultima norma vieta, in quanto incompatibili con il mercato interno, "tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno". 

Ebbene, secondo la Corte di Giustizia l'art.101, par. 1, TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, par. 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che:

  1. "una normativa nazionale che, da un lato, non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati (…) e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev'essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione" e che
    1.   nel caso in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, vìola il divieto enunciato all'art.101, par. 1, TFUE, esso è tenuto a rifiutare di applicare tale normativa nazionale
    a) nei confronti della parte condannata a pagare le spese corrispondenti agli onorari d'avvocato, anche qualora tale parte non abbia sottoscritto alcun contratto di servizi d'avvocato e di onorari d'avvocato, nonché b) anche quando gli importi minimi previsti da tale regolamento riflettono i prezzi reali del mercato dei servizi d'avvocato (Corte di Giustizia dell'Unione europea sentenza del 25 gennaio 2024, in c. C-438/22).