La divulgazione di informazioni coperte da riservatezza, anche se non direttamente sottratte, può integrare un grave illecito disciplinare quando supportata da un quadro indiziario grave, preciso e concordante. È quanto affermato dalla sentenza n. 56 del 20 febbraio 2026, con cui il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense nei confronti di un avvocato, per aver divulgato informazioni riservate su una richiesta di misure cautelari relativamente a un soggetto con ruolo di rilevanza politica.
I fatti del procedimento disciplinare
La vicenda trae origine da un procedimento penale nel corso del quale è emerso che un cancelliere ha utilizzato le credenziali del GIP per accedere al suo computer e scaricare informazioni riservate su una richiesta di misura cautelare relativa a un'indagine per estorsione ai danni dell'allora Presidente del Consiglio.
Successivamente il cancelliere ha trasmesso il file a un suo amico avvocato, il quale, a sua volta, ha consegnato il file a un giornalista che l'ha utilizzato per pubblicare un articolo contenente i dettagli della richiesta cautelare.
Poiché l'accesso abusivo al sistema informatico è stato materialmente posto in essere dal cancelliere, l'avvocato è stato assolto dall'imputazione di accesso abusivo.
Nel successivo procedimento disciplinare, il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha ritenuto l'avvocato responsabile della diffusione di notizie riservate, in violazione dei doveri di lealtà e probità previsti dal Codice Deontologico Forense e ha applicato nei suoi confronti la sanzione della sospensione per tre mesi.
L'avvocato ha impugnato la decisione sostenendo l'assenza di prove certe circa la consegna del file e la non riconducibilità dei rapporti con il giornalista a un accordo per la divulgazione delle informazioni.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
Il Consiglio ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente, confermando la ricostruzione operata in sede disciplinare. Secondo l'organo disciplinare, infatti,
- la responsabilità dell'avvocato emerge da un insieme di elementi indiziari (rapporti frequenti con il cancelliere, contatti telefonici con il giornalista, incontri ravvicinati alla pubblicazione della notizia e documenti rinvenuti nei dispositivi elettronici sequestrati),
- sebbene il quadro probatorio non sia fondato su una singola prova diretta, risulta comunque coerente e supportato da plurimi elementi indiziari concordanti;
- risulta, inoltre, plausibile la trasmissione del file e il successivo coinvolgimento dell'avvocato nella diffusione delle informazioni al giornalista, anche alla luce della relazione personale tra i soggetti coinvolti e della frequenza dei contatti.
Il giudice disciplinare, quindi, ha ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare dell'avvocato nonché congrua la sospensione di tre mesi, tenuto:
- della gravità della condotta, lesiva del dovere di riservatezza, della credibilità e dell'immagine dell'Avvocatura, pregiudizio ulteriormente amplificato dalla diffusione della notizia sui media e nelle Istituzioni in ragione del ruolo politico dei soggetti coinvolti;
- della circostanza che il suo comportamento non è stato tenuto nell'esercizio della professione forense;
- della mancanza di precedenti nonché
- del corretto comportamento processuale tenuto dall'incolpato.
Per questi motivi, il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso, confermando che anche condotte poste al di fuori dell'esercizio diretto della professione possono assumere rilevanza disciplinare quando risultino incompatibili con i doveri di lealtà, probità e tutela del prestigio dell'Avvocatura.