Fonte: https://www.cassaforense.it/
La L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista in favore del proprio assistito nei casi di impossibilità al loro adempimento per gravi motivi di salute (art.1, commi dal 927 al 944). Queste disposizioni si applicano anche all'avvocato atteso che nello svolgimento della professione, l'Avvocato può essere tenuto per mandato a svolgere degli adempimenti fiscali per conto del proprio cliente nell'ambito dell'assistenza legale e della rappresentanza (ad es. la registrazione di atti e contratti con il pagamento delle relative imposte di registro, bolli etc.).
Beneficiari - I soggetti che possono beneficiare della sospensione sono:
- il «libero professionista», ossia la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali (comma 933, lett. a);
- coloro che esercitano la libera professione in forma associata o societaria, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale (comma 940).
Ambito di applicazione - La legge precisa gli eventi che determinano la possibilità di usufruire della sospensione, quali:
- l'«infortunio», ossia l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e questo sia che l'infortunio sia avvenuto (comma 933 lett. b);
- la «grave malattia» ossia uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari superiori a tre giorni, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute (comma 933 lett. c);
- l'«intervento chirurgico», ossia l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista (comma 933 lett. e);
- il «parto prematuro» della libera professionista (comma 936);
- il «parto o l'interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa» (comma 937);
- il «ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del figlio minorenne del professionista ovvero intervento chirurgico dello stesso», a causa dei quali il professionista sia impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale dovendo assistere il figlio (comma 937 bis).
In particolare, il comma 927 prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso
- di malattia o infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale,
- ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Il comma 929, invece, considera le ipotesi diricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale. In tali casi, nessuna responsabilità può essere imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
Decorrenza dei termini - La sospensione decorre
- dal giorno del ricovero in ospedale o
- dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari;
- in caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, a decorrere, rispettivamente, dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza (comma 937).
Termine della sospensione - A norma del comma 932 gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
Oneri di comunicazione a carico del professionista - Il professionista deve comunicare il verificarsi dell'evento che dà luogo alla sospensione agli uffici competenti (ad es. l'Agenzia delle entrate). Con la comunicazione, che deve essere effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC, devono essere inviati
- la copia dei mandati professionali con data certa,
- un certificato medico attestante la data di inizio e conclusione del periodo di degenza ospedaliera/cure domiciliari, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.
Controlli e sanzioni - La P.A. può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti dei professionisti che richiedano l'applicazione della sospensione ed è prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie e dell'arresto nel caso in cui il professionista abbia usufruito della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione.