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Fonte: codicedeontologico-cnf.it

L'esercizio del diritto di critica, anche quando assume toni aspri e veementi, è consentito quando è funzionale alla tutela degli interessi dell'assistito e non si traduce in una gratuita aggressione alla sfera morale o professionale altrui. È quanto affermato nella sentenza n. 103 del 26 marzo 2026, con cui il Consiglio Nazionale Forense ha escluso che l'utilizzo di un tono di voce alterato da parte dell'Avvocato, così come l'impiego di espressioni severe che rimangano nell'alveo della dialettica processuale e della qualificazione giuridica dei fatti, integri di per sé la violazione degli artt. 42 e 52 CDF.

Vediamo nel dettaglio la vicenda sottoposta all'esame del Consiglio.

I fatti del procedimento

La vicenda riguarda un avvocato sottoposto a procedimento disciplinare per la violazione degli artt. 42 e 52 del Codice Deontologico Forense.

In particolare, gli sono state contestate due condotte:

  • aver contattato direttamente la parte assistita da un collega, inviandole una comunicazione via e-mail, in violazione dell'art. 41 CDF;
  • aver rivolto al collega apprezzamenti denigratori ed espressioni offensive e sconvenienti, sia nel corso di un colloquio telefonico, sia nella comunicazione scritta inviata direttamente alla parte da lui assistita.

Il CDD, ritenendo l'Avvocato responsabile di entrambi gli illeciti, gli ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un mese.

Avverso tale decisione, l'incolpato ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense, contestando la sussistenza degli illeciti e lamentando, in ogni caso, la sproporzione della sanzione applicata. 

   La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Nel merito, il Consiglio ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato, distinguendo le due contestazioni.

In merito al contatto diretto con la parte assistita dal collega, il CNF ha confermato la sussistenza dell'illecito relativo al contatto diretto con la parte.

Nel corso del procedimento lo stesso ricorrente aveva ammesso di essere pienamente consapevole del fatto che la parte fosse assistita dal collega, sia perché era a conoscenza della notifica dell'atto di precetto, recante la firma e l'intestazione del professionista, sia perché, prima di contattare direttamente la parte, aveva tentato di mettersi telefonicamente in contatto proprio con il collega che la assisteva.

Il Consiglio ha ricordato che dal momento in cui l'avvocato viene a conoscenza della costituzione di un collega per la controparte, ogni comunicazione relativa alla vertenza deve essere indirizzata a quest'ultimo, senza che possano assumere rilievo eventuali trattative precedentemente intercorse direttamente con la parte.

Pertanto, l'aver contattato la parte dopo aver appreso della nomina del suo difensore integra la violazione del divieto previsto dall'art. 41 CDF.

Al riguardo, il Consiglio ha affermato che tale illecito ha natura istantanea e si perfeziona con il mero contatto diretto, a prescindere dal contenuto della comunicazione e dall'eventuale buona fede dell'agente.

Diversa è stata, invece, la valutazione del Consiglio con riferimento al tono di voce e alle presunte espressioni offensive utilizzate durante la telefonata con il collega e nella successiva comunicazione scritta.

Quanto alla conversazione telefonica, il giudice disciplinare ha rilevato che le testimonianze raccolte avevano riferito esclusivamente di "toni elevati", "tono concitato" e "urla", senza tuttavia indicare specifiche espressioni denigratorie o offensive rivolte al collega. Sul punto, il Consiglio ha chiarito che "un tono di voce alterato, per quanto possa denotare una mancanza di urbanità, non integra di per sé la violazione degli artt. 42 e 52 CDF".

Le disposizioni, infatti, sanzionano l'utilizzo di "apprezzamenti denigratori" ed "espressioni offensive o sconvenienti", ossia condotte che ledono la reputazione e il decoro del collega attraverso specifiche parole o frasi.

Ne discende che, in assenza della prova del contenuto offensivo delle espressioni utilizzate, la condotta non assume rilevanza disciplinare sotto tale profilo. 

 In relazione al contenuto della lettera inviata direttamente alla parte assistita dal collega, il Consiglio ha sottolineato la necessità di operare un bilanciamento tra il dovere di correttezza nei confronti del collega e il diritto di difesa dell'assistito.

La comunicazione consisteva in una formale richiesta di risarcimento danni, con la quale l'Avvocato, nell'interesse del proprio cliente, contestava la condotta della controparte e del suo legale. Come rilevato dal Consiglio, nella lettera venivano utilizzate espressioni aspre, quali "intimidazione illecita", "precetto illegittimo" e "notificato in violazione di legge", che tuttavia non integrano illecito, costituendo la qualificazione giuridica che la parte, attraverso il proprio difensore, intendeva attribuire alla condotta della controparte, al fine di fondare la propria pretesa risarcitoria.

Ne consegue che l'utilizzo di espressioni aspre all'interno di un atto stragiudiziale finalizzato all'esercizio di un diritto, era da considerarsi pertinente all'oggetto della controversia e non trasmodava in attacchi personali, gratuiti o ingiuriosi nei confronti del collega.

Quanto alla sanzione, il Consiglio ha affermato che l'accoglimento parziale del ricorso, con il conseguente proscioglimento dell'Avvocato dal capo relativo alle presunte espressioni offensive e denigratorie, ha imposto una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, rispetto a quella fatta dal CDD il quale aveva determinato la sanzione in modo unitario per entrambe le violazioni, applicando la sospensione dall'esercizio della professione per un mese.

Per questi motivi, il Consiglio Nazionale Forense, pur confermando la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione dell'art. 41 CDF, ha riformato la decisione del CDD rideterminando la sanzione nell'avvertimento.